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[1]In ogni stato del procedimento di merito, ma prima che sia chiuso il dibattimento, per motivi di ordine pubblico o di servizio, sulla richiesta del Regio avvocato generale militare, il Tribunale puo' rimettere il procedimento ad altro Tribunale militare, fuori del territorio d'Albania.

[2]Il Tribunale supremo militare decide in camera di consiglio, con ordinanza non motivata.

[3]L'imputato non puo' proporre istanza di rimessione.

Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1940-06-14;863~art10 · fonte del testo