Art. 10 — Rimessione per motivi di ordine pubblico o di servizio
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[1]In ogni stato del procedimento di merito, ma prima che sia chiuso il dibattimento, per motivi di ordine pubblico o di servizio, sulla richiesta del Regio avvocato generale militare, il Tribunale puo' rimettere il procedimento ad altro Tribunale militare, fuori del territorio d'Albania.
[2]Il Tribunale supremo militare decide in camera di consiglio, con ordinanza non motivata.
[3]L'imputato non puo' proporre istanza di rimessione.
Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010
