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Il giuramento dei testimoni, interpreti o periti, che siano cittadini albanesi, puo', qualora l'autorita' giudiziaria militare lo ritenga conveniente, essere prestato secondo le norme stabilite dallo loro legge nazionale.

Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-06-14;863~art14 · fonte del testo