Art. 5 — Costituzione del Tribunale
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il Tribunale militare territoriale di Albania e' costituito:
tolto: a) da un presidente avente grado di generale di brigata;
tolto: b) da due giudici relatori;
tolto: c) da quindici giudici, ufficiali delle Forze armate dello Stato, di cui almeno quattro ufficiali superiori gli altri capitani.
tolto: Mancando, o essendo assente o incompatibile o per altro motivo impedito il presidente, l'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano ne fa le veci.
tolto: Il presidente e i giudici, indicati nella lettera c) del primo comma del presente articolo, sono scelti tra gli ufficiali delle Forze armate in servizio nel territorio e sulle navi stazionarie dell'Albania, e sono nominati ogni anno, con decreto Reale. L'anno decorre dal giorno 28 ottobre.
tolto: Gli ufficiali giudici del Regio esercito debbono appartenere alle armi combattenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-06-14;863~art5 · fonte del testo