Art. 16 — Ruoli organici per il personale della giustizia militare da destinarsi ai Tribunali militari di nuova istituzione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010. 53 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il personale della giustizia militare (magistrati e cancellieri), da destinarsi ai Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari e al Tribunale militare di Albania, e' quello risultante dalla tabella B annessa a questa legge. I ruoli organici del personale della giustizia militare, preveduti dalle leggi in vigore, sono aumentati dei corrispondenti posti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-06-14;863~art16 · fonte del testo