Art. 16 — Ruoli organici per il personale della giustizia militare da destinarsi ai Tribunali militari di nuova istituzione
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Il personale della giustizia militare (magistrati e cancellieri), da destinarsi ai Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari e al Tribunale militare di Albania, e' quello risultante dalla tabella B annessa a questa legge. I ruoli organici del personale della giustizia militare, preveduti dalle leggi in vigore, sono aumentati dei corrispondenti posti.
Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010
