Art. 17 — Assegnazione del personale della giustizia militare ai Tribunali di nuova istituzione
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[1]Per l'assegnazione ai Tribunali militari territoriali di Milano, Verona e Cagliari dei magistrati militari e dei cancellieri giudiziari militari, si' osservano le norme in vigore.
[2]I magistrati militari ed i cancellieri giudiziari militari sono assegnati al Tribunale militare di Albania e alle singole funzioni, con decreto del Ministro per la guerra, su proposta del Regio avvocato generale militare.
Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010
