Art. 3 — Norme generali
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[1]Il Tribunale militare territoriale di Albania e' competente a conoscere:
- a)dei reati preveduti dalla legge penale militare, commessi nel territorio albanese dagli appartenenti alle Forze armate dello Stato, ivi dislocate; eccettuati quelli di competenza dei consigli di guerra o sommari di bordo;
- b)di qualunque reato preveduto dalla legge penale italiana o albanese commesso nel territorio dell'Albania dalle persone indicate nella lettera precedente. Se trattasi di reati punibili a querela della persona offesa, alla querela e' sostituita la richiesta del comandante del corpo, cui appartiene il militare colpevole.
[2]Nel caso preveduto dalla lettera b) del comma precedente se il fatto e' preveduto dalla legge italiana e da quella albanese, si applica la legge italiana.
[3]Nel caso di concorso in uno stesso reato di militari con persone estranee alle Forze armate, la competenza a conoscere nei confronti di tutti appartiene al Tribunale militare.
Testo in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010
