Art. 4 — Casa di connessione di procedimenti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1940 al 9 ottobre 2010. 35 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: In caso di connessione di procedimenti di competenza del Tribunale militare di Albania con altro di competenza dei Tribunali militari del Regno d'Italia, la competenza per tutti e' devoluta ai Tribunali militari del Regno d'Italia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-06-14;863~art4 · fonte del testo