Art. 13Individualizzazione del trattamento

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Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalita' di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati e' predisposta l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed e' compilato il relativo programma, che e' integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografi e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attivita' di osservazione e di trattamento.

Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art13 · fonte su Normattiva