Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ordinamento penitenziario - Funzioni del magistrato di sorveglianza - Attribuzione, secondo l'interpretazione vigente, della competenza a decidere in ordine alle lesioni dei diritti dei detenuti conseguenti ad atti dell'amministrazione penitenziaria - Denunciata limitazione della effettività della tutela giurisdizionale nonché violazione dei principi di eguaglianza, del giusto processo e del buon andamento della pubblica amministrazione, del diritto di difesa e della finalità rieducativa della pena - Omessa formulazione di un petitum specifico; richiesta di intervento che postula scelte discrezionali spettanti al legislatore e precluse alla Corte; omessa verifica della praticabilità di un'interpretazione conforme a Costituzione - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 14- ter e 71 della legge 26 luglio 1975, n. 235, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 27, terzo comma, 97, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 113 Cost., nella parte in cui, nell'interpretazione vigente, attribuiscono al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere in ordine alle lesioni dei diritti e delle posizioni giuridiche dei detenuti conseguenti ad atti dell'amministrazione penitenziaria. Entrambe le ordinanze di rimessione omettono di formulare un petitum specifico, mettono in discussione il ruolo complessivo del magistrato di sorveglianza e mirano ad ottenere un intervento precluso alla Corte in quanto diretto a realizzare una modifica non costituzionalmente obbligata, idonea ad introdurre una diversa disciplina della magistratura di sorveglianza e della sua posizione nel contesto dell'ordinamento penitenziario. A ciò si aggiunga, infine, che il rimettente ha omesso di verificare la praticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione. >-Sul diritto al reclamo dei detenuti v., citate, sentenze n. 341/2006, n.26/1999 n. 212/1997, n.410/1993. >- Sulla inammissibilità in caso di petitum indeterminato v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 117, n. 98, n. 70/2009, n. 380, n. 58/208, n. 393 e n. 279/2007. >- Sulla inammissibilità di interventi che postulano scelte discrezionali, rimesse al legislatore v., citate, ex multis , sentenze n. 175/2004 e n. 228/1999 e ordinanze n. 83/2007, n. 254/2005 e n. 305/2001. >-Sulla interpretazione conforme a Costituzione v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 341, n. 268 e n. 193/2008.
Riguarda ancheart. 35 Ordinamento penitenziarioart. 71 Ordinamento penitenziario
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - DETENUTI PER DETERMINATI DELITTI (ART. 4-BIS LEGGE N. 354/1975) - FACOLTA' DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI SOSPENDERE PER MOTIVI DI ORDINE E DI SICUREZZA L'APPLICAZIONE DEL REGIME CARCERARIO ORDINARIO E DI SOSTITUIRLO CON UN REGIME PARTICOLARMENTE RESTRITTIVO - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE DI LIMITI TEMPORALI, DATA LA POSSIBILITA' DI PROROGHE RIPETUTE - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUELLO RISERVATO AI DETENUTI IN REGIME ORDINARIO - INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA', DI DIFESA E DI INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' PERSONALE - PREGIUDIZIO PER LA TUTELA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI DELLA P.A. - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non sono fondate, con riferimento agli articoli 3, 13, 24, 25, 27, commi secondo e terzo, e 113 della Costituzione e nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 14-'ter' della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) e 41-'bis', comma 2, della stessa legge introdotto nell'ordinamento penitenziario con l'art. 19 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, con efficacia limitata a tre anni, successivamente prorogata fino al 31 dicembre 1999 in forza di legge 16 febbraio 1995, n. 36. Gia' con le sentenze nn. 349 e 410 del 1993 e n. 351 del 1996, la Corte ha ribadito la piena sindacabilita', ad opera del giudice ordinario, e precisamente del Tribunale di sorveglianza adito col reclamo di cui all'art. 14-'ter' dell'ordinamento penitenziario, dei provvedimenti ministeriali di applicazione dell'art. 41-'bis', comma 2, sia sotto il profilo dell'esistenza dei presupposti per tale applicazione e della congruita' della relativa motivazione, sia sotto il profilo del rispetto - nel contenuto delle misure restrittive disposte - dei limiti del potere ministeriale: tanto quelli <<esterni>>, collegati cioe' al divieto di incidere sul <<residuo>> di liberta' personale spettante al detenuto, e dunque pure sugli aspetti dell'esecuzione che toccano, anche indirettamente, la qualita' o la quantita' della pena detentiva da scontare o i presupposi per l'applicazione delle misure cosi' dette extramurali, quanto quelli <<interni>>, discendenti dal necessario collegamento funzionale fra le restrizioni concretamente disposte e le finalita' di tutela dell'ordine e della sicurezza cui devono essere rivolti i provvedimenti applicativi del regime differenziato, nonche' dal divieto di trattamento contrari al senso di umanita' e dall'obbligo di non vanificare la finalita' rieducativa della pena. Infatti, con riferimento alla congruita' della misura, i provvedimenti applicativi dell'art. 41-'bis', comma 2, devono essere adottati sul presupposto di specifiche esigenze emergenti di ordine e di sicurezza: esigenze che sono essenzialmente legate alla necessita' di prevenire e impedire i collegamenti fra i detenuti (per i delitti specificati dall'art. 4-'bis') appartenenti a organizzazioni criminali, nonche' fra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in liberta'. Con riferimento agli articoli 13 e 44 della Costituzione, ogni provvedimento, anche di proroga, dovra' recare una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza. Con riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione l'applicazione del regime differenziato ex art. 41-'bis', comma 2, non comporta la soppressione o la sospensione delle attivita' di osservazione e di trattamento individualizzato previste dall'art. 13 dell'ordinamento penitenziario, ne' la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attivita' culturali, ricreative, sportive e di altro genere, volte alla realizzazione della personalita', previste dall'art. 27 dello stesso ordinamento, le quali semmai dovranno essere organizzate, per i detenuti soggetti a tale regime, con modalita' idonee ad escludere o a ridurre al minimo i rischi dei contatti o dei collegamenti che il provvedimento ministeriale tende a prevenire. E in questo senso le misure in esame non ostacolano la possibilita' di valutazione dell'effettiva partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione ai fini della liberazione anticipata. Con riferimento al detenuto in attesa di giudizio definitivo, non puo' invocarsi la presunzione di non colpevolezza per impedire l'applicazione di misure che non hanno natura e contenuto di anticipazione della sanzione penale, bensi' solo di cautela in relazione a pericoli attuali per l'ordine e la sicurezza, collegati in concreto alla detenzione di determinati condannati o imputati per delitti di criminalita' organizzata. Infine, il principio di irretroattivita' non si puo' estendere a provvedimenti che non incidono sulla qualita' e quantita' della pena, ma solo sulle modalita' di esecuzione della pena o della misura detentiva, nell'ambito delle regole e degli istituti che appartengono alla competenza dell'amministrazione penitenziaria. red.: A. Agro'
Riguarda ancheart. 41-bis Ordinamento penitenziario
GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RILEVANZA - CARENTE MOTIVAZIONE DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE - DESUMIBILITA' PRIMA FACIE DAL TIPO DI GIUDIZIO A QUO - FATTISPECIE - AMMISSIBILITA'.
Ammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, quando la rilevanza risulti 'prima facie' dal tipo di giudizio 'a quo', benche' nell'ordinanza di rimessione non se ne dia motivazione specifica (nella specie, la questione di costituzionalita', concernente i limiti del sindacato giurisdizionale sui decreti ministeriali emessi ai sensi dell'art. 41-bis, e' stata sollevata nel corso di giudizi di reclamo promossi avanti al Tribunale di Sorveglianza avverso decreti ministeriali applicativi dell'art. 41-bis, i quali, secondo la prassi ministeriale, vengono adottati nelle forme di schemi contenenti una regolamentazione derogatoria uniforme, e non come provvedimenti singolarmente determinati nel loro contenuto dispositivo). red.: F. Mangano
Riguarda ancheart. 41-bis Ordinamento penitenziario
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - DETENUTI PER DETERMINATI DELITTI (ART. 4 BIS L. 354/1975) - POTERE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI SOSPENDERE, PER MOTIVI DI ORDINE E SICUREZZA, L'APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO - RECLAMO AL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - INSINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE ORDINARIO DEL MERITO DEL PROVVEDIMENTO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, 13, SECONDO COMMA, 27, TERZO COMMA, E 113, PRIMO E SECONDO COMMA, COST. - INTERPRETAZIONE CONFORME AI PRINCIPI COSTITUZIONALI - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale, riferita agli artt. 13, secondo comma, 3, primo comma, 27, terzo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, degli artt. 41-bis, comma 2, e dell'art. 14-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui limiterebbero il sindacato del Tribunale di Sorveglianza sui provvedimenti applicativi dell'art. 41-bis, ai presupposti del provvedimento e alla sua applicabilita' al singolo detenuto, con l'esclusione di un controllo sulle singole misure adottate, in quanto, poiche' la norma non prevede la sottoposizione dei detenuti ad un regime interamente predeterminato dalla legge, ma affida un assai ampio spazio di scelta all'amministrazione riguardo al concreto atteggiarsi del regime derogatorio, deve essere riconosciuta al giudice ordinario la pienezza di un sindacato che verifichi la compatibilita' delle misure adottate con i principi di individualizzazione e di proporzionalita' delle pene, di cui all'art. 27, primo e terzo comma, nonche' la congruita' con le finalita' di pubblico interesse sottese all'art. 41-bis e l'assenza di lesioni di diritti costituzionalmente garantiti dei detenuti o di trattamenti contrari al senso di umanita', nel rispetto dei principi di cui agli artt. 3, 13 e 113 della Costituzione. red.: F. Mangano
Riguarda ancheart. 41-bis Ordinamento penitenziario
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - RECLAMO AVVERSO IL DECRETO CHE ESCLUDE DAL COMPUTO DELLA DETENZIONE IL PERIODO TRASCORSO IN PERMESSO PREMIO - ESCLUSIONE DELL'APPLICABILITA' DEL NUOVO MODULO PROCEDIMENTALE PREVISTO DAL CODICE PER IL PROCESSO DI ESECUZIONE - CONSEGUENTE RICONOSCIUTA VIOLAZIONE DELLA NORMA DELLA LEGGE DI DELEGA CHE IN MATERIA ESIGE GARANZIE DI GIURISDIZIONALITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
Nel disporre che per il reclamo contro il decreto del magistrato di sorveglianza che imputa a detenzione, in caso di immeritevolezza, il periodo trascorso in permesso-premio, si continui a seguire (attraverso il richiamo dell'art. 53 bis all'art. 14 ter della legge n. 354 del 1975) il sintetico procedimento camerale previsto in quest'ultimo, escludendo di conseguenza, l'applicabilita' del nuovo modello procedimentale che l'art. 666 cod.proc.pen. ha tracciato per il processo di esecuzione e che l'art. 678 stesso codice ha esteso al tribunale di sorveglianza, l'art. 236 del d.lgs. n. 271 del 1989 viola le norme della legge di delega (art. 2, dir. 96) che anche nella materia 'de qua' esige l'osservanza di "garanzie di giurisdizionalita'". La impossibilita', per il tribunale, data la ristrettezza dello 'spatium deliberandi' di dieci giorni, di osservare il termine di cui al terzo comma del citato art. 666, e la preclusione, per l'interessato, della facolta' di partecipare al giudizio, non validamente sostituita da quella riconosciutagli, di presentare memorie, che le norme in questione comportano, ed inoltre la non ricorribilita' per cassazione della decisione sul reclamo (talvolta affermata dalla giurisprudenza di legittimita') privano infatti il procedimento delle suddette garanzie. Pertanto gli artt. 236, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, 14 ter, primo, secondo e terzo comma, e 30 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, vanno dichiarati illegittimi - assorbiti gli altri profili dedotti - per eccesso di delega, nella parte in cui non consentono l'applicazione, nel suddetto procedimento, degli artt. 666 e 678, cod.proc.pen.. - Su analoga questione, rapportata pero' al regime previgente all'attuale codice di procedura penale, v. ancora S. n. 188/1990.
sentenza 53/1993massima n. 19250 Riguarda ancheart. 30-bis Ordinamento penitenziario
ORDINAMENTO PENITENZIARIO - PERMESSO PREMIO - RECLAMO AVVERSO IL DECRETO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA CHE DECIDE SULL'ESCLUSIONE DEL COMPUTO DEL TEMPO TRASCORSO IN PERMESSO PREMIO NELLA DURATA DELLA PENA DETENTIVA - PARTECIPAZIONE PERSONALE DELL'INTERESSATO - MANCATA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
La non prevista partecipazione personale dell'interessato nel procedimento sul reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che decide sulla esclusione del computo del tempo trascorso in permesso premio nella durata della pena detentiva, non preclude il diritto di difesa dell'interessato, il quale puo', ove lo ritenga, presentare proprie memorie e, del resto, una tale disciplina delle modalita' di esercizio del diritto di difesa non appare manifestamente irrazionale in considerazione della particolare natura dei permessi premio. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 ter terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 introdotto dall'art. 2 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).
Riguarda ancheart. 2 legge 663/1986