Art. 27Attivita' culturali, ricreative e sportive

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Negli istituti devono essere favorite e organizzate attivita' culturali, sportive e ricreative e ogni altra attivita' volta alla realizzazione della personalita' dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo. Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attivita' di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.

Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art27 · fonte su Normattiva