Art. 31 — Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati
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Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 12 e 27 sono nominate per sorteggio secondo le modalita' indicate dal regolamento interno dell'istituto.
Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018 · versione 0 su Normattiva