Art. 5 — Caratteristiche degli edifici penitenziari
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Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati. Gli edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attivita' in comune.
Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 10 novembre 2018 · versione 0 su Normattiva