Art. 67 — Visite agli istituti
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Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:
- a)il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
- b)i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
- c)il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
- d)i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
- e)l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
- f)il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
- g)il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
- h)gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
- i)l'ispettore dei cappellani;
- l)gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia. L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria. Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.
Testo vigente dal 9 agosto 1975 al 8 agosto 1992 · versione 0 su Normattiva