Art. 67Visite agli istituti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1992 al 1 marzo 2009. Leggi il testo vigente →

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

  • a)il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
  • b)i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
  • c)il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
  • d)i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
  • e)l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
  • f)il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
  • g)il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
  • h)gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;
  • i)l'ispettore dei cappellani;
  • l)gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia. L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio ((e per il personale indicato nell'articolo 18-bis.)) Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria. Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

Testo vigente dal 8 agosto 1992 al 1 marzo 2009 · versione 23 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art67 · fonte su Normattiva