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[1]All'infuori dei casi previsti negli articoli precedenti il visto di approvazione in linea tecnica ed il parere sugli affari, in quanto occorra, sono dati dal capo dell'ufficio tecnico, dal quale dipendono l'esecuzione e la vigilanza dei lavori e la trattazione degli affari.
[2]Sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche quando non vi siano opposizioni e' sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 26 aprile 1956
