[1]Per i progetti dei lavori compilati dagli uffici tecnici erariali nell'interesse delle varie Amministrazioni dello Stato spetta alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali dare parere o apporre il visto di approvazione nei casi previsti nei precedenti articoli 19 e 23.

[2]Negli altri casi e' sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici secondo le norme della presente legge.

Testo vigente dal 24 dicembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art24 · fonte del testo