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[1]Il Servizio tecnico centrale e' l'organo a mezzo del quale il Ministero dei lavori pubblici provvede a studi tecnici di carattere generale e normativo, a ricerche sperimentali ed alla coordinazione e metodizzazione dei vari rami della tecnica concernente i lavori pubblici nonche' alla disciplina ed al controllo degli adempimenti tecnici demandati agli uffici esecutivi.

[2]Il servizio tecnico centrale funziona alla dipendenza del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed e' costituito da una Segreteria generale divisa in tre reparti e da cinque reparti specializzati, dipendenti dai presidenti di ciascuna delle Sezioni del Consiglio superiore.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art27 · fonte del testo