Articolo abrogato dal d.p.r. 27 aprile 2006, n. 204.
Abrogato dal 21 giugno 2006
Articolo abrogato dal d.p.r. 27 aprile 2006, n. 204.
Abrogato dal 21 giugno 2006
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006. 302 parole tolte, 11 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Il Servizio tecnico centrale cura in ispecie:
tolto: a) la raccolta degli elementi tecnici per la formazione dei programmi di nuove opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici;
tolto: b) la eloborazione di norme da osservarsi dagli uffici esecutivi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici nella compilazione dei progetti e nell'esecuzione dei lavori, al fine della buona riuscita delle opere, sotto il duplice aspetto tecnico ed economico;
tolto: c) gli studi e la determinazione delle caratteristiche e delle modalita' d'impiego dei materiali da costruzione;
tolto: d) il rilevamento dei costi delle opere e dei relativi materiali in relazione alle variazioni che si verifichino sui mercati, anche agli effetti della revisione dei prezzi degli appalti;
tolto: e) la scelta dei collaudatori e la disciplina tecnica dei collaudi di tutte le opere che si eseguono a cura diretta o sotto il controllo del Ministero dei lavori pubblici, nonche' la revisione tecnico-contabile delle liquidazioni finali degli appalti, eccezione fatta per i lavori rientranti nella competenza degli uffici decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici, i quali vi provvedono direttamente;
tolto: f) l'organizzazione e tenuta della fototeca e cineteca del Ministero dei lavori pubblici, l'organizzazione delle mostre alle quali partecipa il Ministero e la pubblicazione degli annali dei lavori pubblici;
tolto: g) gli studi tecnici di carattere generale delle strutture costruttive e di speciali tipi costruttivi che possono normalizzarsi;
tolto: h) gli studi di massima di opere pubbliche di particolare carattere ed importanza;
tolto: i) la direzione superiore del servizio idrografico, l'alta vigilanza tecnica e gli studi speciali sulle utilizzazioni delle risorse idriche, la produzione e trasmissione dell'energia elettrica;
tolto: l) la direzione del servizio dighe;
tolto: m) la direzione superiore del servizio mareografico;
tolto: n) il controllo e la diretta esecuzione di calcolazioni speciali connesse a studi di progetto;
tolto: o) l'organizzazione di ricerche sperimentali e di laboratorio che possano occorrere per l'espletamento dei compiti su elencati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 APRILE 2006, N. 204
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art28 · fonte del testo