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Il Servizio tecnico centrale cura in ispecie:

  • a)la raccolta degli elementi tecnici per la formazione dei programmi di nuove opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici;
  • b)la eloborazione di norme da osservarsi dagli uffici esecutivi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici nella compilazione dei progetti e nell'esecuzione dei lavori, al fine della buona riuscita delle opere, sotto il duplice aspetto tecnico ed economico;
  • c)gli studi e la determinazione delle caratteristiche e delle modalita' d'impiego dei materiali da costruzione;
  • d)il rilevamento dei costi delle opere e dei relativi materiali in relazione alle variazioni che si verifichino sui mercati, anche agli effetti della revisione dei prezzi degli appalti;
  • e)la scelta dei collaudatori e la disciplina tecnica dei collaudi di tutte le opere che si eseguono a cura diretta o sotto il controllo del Ministero dei lavori pubblici, nonche' la revisione tecnico-contabile delle liquidazioni finali degli appalti, eccezione fatta per i lavori rientranti nella competenza degli uffici decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici, i quali vi provvedono direttamente;
  • f)l'organizzazione e tenuta della fototeca e cineteca del Ministero dei lavori pubblici, l'organizzazione delle mostre alle quali partecipa il Ministero e la pubblicazione degli annali dei lavori pubblici;
  • g)gli studi tecnici di carattere generale delle strutture costruttive e di speciali tipi costruttivi che possono normalizzarsi;
  • h)gli studi di massima di opere pubbliche di particolare carattere ed importanza;
  • i)la direzione superiore del servizio idrografico, l'alta vigilanza tecnica e gli studi speciali sulle utilizzazioni delle risorse idriche, la produzione e trasmissione dell'energia elettrica;
  • l)la direzione del servizio dighe;
  • m)la direzione superiore del servizio mareografico;
  • n)il controllo e la diretta esecuzione di calcolazioni speciali connesse a studi di progetto;
  • o)l'organizzazione di ricerche sperimentali e di laboratorio che possano occorrere per l'espletamento dei compiti su elencati.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-10-18;1460~art28 · fonte del testo