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Il Servizio tecnico centrale cura in ispecie:
- a)la raccolta degli elementi tecnici per la formazione dei programmi di nuove opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici;
- b)la eloborazione di norme da osservarsi dagli uffici esecutivi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici nella compilazione dei progetti e nell'esecuzione dei lavori, al fine della buona riuscita delle opere, sotto il duplice aspetto tecnico ed economico;
- c)gli studi e la determinazione delle caratteristiche e delle modalita' d'impiego dei materiali da costruzione;
- d)il rilevamento dei costi delle opere e dei relativi materiali in relazione alle variazioni che si verifichino sui mercati, anche agli effetti della revisione dei prezzi degli appalti;
- e)la scelta dei collaudatori e la disciplina tecnica dei collaudi di tutte le opere che si eseguono a cura diretta o sotto il controllo del Ministero dei lavori pubblici, nonche' la revisione tecnico-contabile delle liquidazioni finali degli appalti, eccezione fatta per i lavori rientranti nella competenza degli uffici decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici, i quali vi provvedono direttamente;
- f)l'organizzazione e tenuta della fototeca e cineteca del Ministero dei lavori pubblici, l'organizzazione delle mostre alle quali partecipa il Ministero e la pubblicazione degli annali dei lavori pubblici;
- g)gli studi tecnici di carattere generale delle strutture costruttive e di speciali tipi costruttivi che possono normalizzarsi;
- h)gli studi di massima di opere pubbliche di particolare carattere ed importanza;
- i)la direzione superiore del servizio idrografico, l'alta vigilanza tecnica e gli studi speciali sulle utilizzazioni delle risorse idriche, la produzione e trasmissione dell'energia elettrica;
- l)la direzione del servizio dighe;
- m)la direzione superiore del servizio mareografico;
- n)il controllo e la diretta esecuzione di calcolazioni speciali connesse a studi di progetto;
- o)l'organizzazione di ricerche sperimentali e di laboratorio che possano occorrere per l'espletamento dei compiti su elencati.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006
