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[1]A capo della Segreteria generale del Servizio tecnico centrale e' preposto un funzionario tecnico di grado 5°.
[2]I reparti della Segreteria e quelli specializzati sono diretti da funzionari tecnici di grado non superiore al 5°.
[3]Alla Segreteria generale possono essere assegnati anche funzionari amministrativi di gruppo A di grado non superiore al 6°.
[4]Il Ministro per i lavori pubblici puo' chiamare a prestare la loro opera presso la Segreteria generale professori ed assistenti di istituti tecnici superiori e tecnici di riconosciuto valore.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1942 al 21 giugno 2006
