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[1]In attesa del nuovo ordinamento dell'Esercito, a decorrere dal 1 gennaio 1951 gli organici degli ufficiali dell'Esercito per le armi, per i servizi e per i gradi di cui appresso, sono fissati come segue:

[2]UFFICIALI GENERALI.

[3]Generali di corpo d'armata.................... 21 Generali di divisione....................... 34 Generali di divisione dei carabinieri............... 4 Tenente generale del servizio tecnico di artiglieria........ 1 Tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione..... 1 Tenente generale del servizio automobilistico........... 1 Tenente generale medico...................... 1 Tenente generale commissario.................... 1 Generali di brigata........................ 87 Generali di brigata dei carabinieri................ 8 Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria....... 2 Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione.... 2 Maggiori generali del servizio automobilistico........... 2 Maggiori generali medici...................... 4 Maggiore generale chimico farmacista................ 1 Maggiori generali commissari.................... 2 Maggiore generale di amministrazione................ 1 Maggiore generale veterinario................... 1 1

[4]Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di corpo d'armata cui sia conferita la carica di Capo di Stato Maggiore della difesa, nonche' l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.

[5]UFFICIALI SUPERIORI E INFERIORI

[6]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

[7]Gli ufficiali superiori ed inferiori del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione sono compresi negli organici degli ufficiali dell'arma o servizio di provenienza.

[8]Il loro numero e' fissato come appresso:

[9]Servizio tecnico di artiglieria:

[10]Colonnelli............................ 10 Tenenti colonnelli, maggiori e capitani.............. 77 Servizio tecnico della motorizzazione:

[11]Colonnelli............................ 10 Tenenti colonnelli, maggiori e capitani.............. 66 Nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico, il numero degli ufficiali di cui agli organici sopra indicati e' diminuito, di volta in volta, di altrettante unita', quanti sono gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione dello stesso grado appartenenti alla stessa arma o servizio.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 novembre 1955, n. 1137

1

La L. 12 novembre 1955, n. 1137, ha disposto (con l'art.190) che " Gli organici degli ufficiali dell'Esercito stabiliti dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1 annessa alla presente legge." ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Testo in vigore dal 22 dicembre 1955 al 27 dicembre 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

19 versioni dal 1952

1952oggi
  1. 9 ottobre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 21 gennaio 1992 — 9 ottobre 2010per 19 anni
  3. 4 ottobre 1990 — 21 gennaio 1992per un anno
  4. 15 agosto 1985 — 4 ottobre 1990per 5 anni
  5. 15 aprile 1984 — 15 agosto 1985per un anno
  6. 9 ottobre 1980 — 15 aprile 1984per 4 anni
  7. 2 febbraio 1979 — 9 ottobre 1980per un anno
  8. 30 dicembre 1975 — 2 febbraio 1979per 3 anni
  9. 24 luglio 1974 — 30 dicembre 1975per un anno
  10. 4 gennaio 1973 — 24 luglio 1974per un anno
  11. 24 giugno 1969 — 4 gennaio 1973per 4 anni
  12. 19 gennaio 1965 — 24 giugno 1969per 4 anni
  13. 18 dicembre 1962 — 19 gennaio 1965per 2 anni
  14. 30 dicembre 1960 — 18 dicembre 1962per un anno
  15. 30 ottobre 1960 — 30 dicembre 1960per 2 mesi
  16. 19 ottobre 1960 — 30 ottobre 1960per 11 giorni
  17. 27 dicembre 1959 — 19 ottobre 1960per 10 mesi
  18. 22 dicembre 1955 — 27 dicembre 1959per 4 anni
  19. 4 febbraio 1952 — 22 dicembre 1955testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1952 al 22 dicembre 1955. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 novembre 1955, n. 1137

    La L. 12 novembre 1955, n. 1137, ha disposto (con l'art.190) che " Gli organici degli ufficiali dell'Esercito stabiliti dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1 annessa alla presente legge." ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-12-24;1638~art1 · fonte del testo