Art. 1
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[1]In attesa del nuovo ordinamento dell'Esercito, a decorrere dal 1 gennaio 1951 gli organici degli ufficiali dell'Esercito per le armi, per i servizi e per i gradi di cui appresso, sono fissati come segue:
[2]UFFICIALI GENERALI.
[3]Generali di corpo d'armata.................... 21 Generali di divisione....................... 34 Generali di divisione dei carabinieri............... 4 Tenente generale del servizio tecnico di artiglieria........ 1 Tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione..... 1 Tenente generale del servizio automobilistico........... 1 Tenente generale medico...................... 1 Tenente generale commissario.................... 1 Generali di brigata........................ 87 Generali di brigata dei carabinieri................ 8 Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria....... 2 Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione.... 2 Maggiori generali del servizio automobilistico........... 2 Maggiori generali medici...................... 4 Maggiore generale chimico farmacista................ 1 Maggiori generali commissari.................... 2 Maggiore generale di amministrazione................ 1 Maggiore generale veterinario................... 1 1233a4
[4]Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di corpo d'armata cui sia conferita la carica di Capo di Stato Maggiore della difesa, nonche' l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.
[5]UFFICIALI SUPERIORI E INFERIORI
[6]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
[7]Gli ufficiali superiori ed inferiori del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione sono compresi negli organici degli ufficiali dell'arma o servizio di provenienza.
[8]Il loro numero e' fissato come appresso:
[9]Servizio tecnico di artiglieria:
[10]Colonnelli............................ 10 Tenenti colonnelli, maggiori e capitani.............. 77 Servizio tecnico della motorizzazione:
[11]Colonnelli............................ 10 Tenenti colonnelli, maggiori e capitani.............. 66 Nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico, il numero degli ufficiali di cui agli organici sopra indicati e' diminuito, di volta in volta, di altrettante unita', quanti sono gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione dello stesso grado appartenenti alla stessa arma o servizio.
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 novembre 1955, n. 1137
1La L. 12 novembre 1955, n. 1137, ha disposto (con l'art.190) che " Gli organici degli ufficiali dell'Esercito stabiliti dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1 annessa alla presente legge." ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
L. 7 dicembre 1959, n.1037
2La L. 7 dicembre 1959, n.1037 nel modificare l'allegato della L. 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, ha disposto (con l'art.3) che nella Tabella 1 nella colonna 4, in corrispondenza del grado di tenente generale,e' aggiunta la cifra "1"; in corrispondenza del grado di maggior generale nella colonna 4, la cifra "1" e' sostituita dalla cifra "2".
L. La L. 22 settembre 1960, n.1031
3La L. La L. 22 settembre 1960, n.1031 nel modificare la L. 12 novembre 1955, n. 1137, e modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che nella colonna 4, in corrispondenza del grado di maggior generale, e' aggiunta la cifra, "1"; in corrispondenza del grado di capitano, nella colonna 4, la cifra "92" e' sostituita dalla cifra "89"; in corrispondenza dei gradi di tenente e sottotenente nella colonna 4, la cifra "97" e' sostituita dalla cifra "93".
L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 20 ottobre 1960, n. 1189
3aLa L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 20 ottobre 1960, n. 1189, ha disposto (con l'art.190) che il quadro XV - Ruolo del servizio veterinario - della tabella n. 1 annessi alla legge, e' sostituito dal QUADRO XV. - Ruolo del servizio veterinario ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. l dicembre 1960, n. 1479
4La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. l dicembre 1960, n. 1479, ha disposto (con l'art.190) che nella tabella 1 in corrispondenza, del grado di capitano: nella colonna 4, la cifra "316" e' sostituita dalla cifra "280"; in corrispondenza del grado di tenente: nella, colonna 4 la cifra "260" e' sostituita dalla cifra "248"; nel QUADRO XI. - Ruolo del Servizio sanitario. (Ufficiali chimici-farmacisti). Nella colonna 4: in corrispondenza del grado di capitano, la cifra "40" e' sostituita dalla cifra "32"; in corrispondenza dei grado di tenente, la cifra "26" e' sostituita dalla cifra "20". Sono aggiunti, prima delle note, i quadri XVI, XVII, XVIII e XIX, di cui all'allegato n. 1 alla presente legge.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1960 al 18 dicembre 1962
