Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1992 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]In attesa del nuovo ordinamento dell'Esercito, a decorrere dal 1 gennaio 1951 gli organici degli ufficiali dell'Esercito per le armi, per i servizi e per i gradi di cui appresso, sono fissati come segue:

[2]UFFICIALI GENERALI.

[3]Generali di corpo d'armata.................... 21 Generali di divisione....................... 34 Generali di divisione dei carabinieri............... 4 Tenente generale del servizio tecnico di artiglieria........ 1 Tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione..... 1 Tenente generale del servizio automobilistico........... 1 Tenente generale medico...................... 1 Tenente generale commissario.................... 1 Generali di brigata........................ 87 Generali di brigata dei carabinieri................ 8 Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria....... 2 Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione.... 2 Maggiori generali del servizio automobilistico........... 2 Maggiori generali medici...................... 4 Maggiore generale chimico farmacista................ 1 Maggiori generali commissari.................... 2 Maggiore generale di amministrazione................ 1 Maggiore generale veterinario................... 1 1233a467891011(12)1314151617

[4]Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di corpo d'armata cui sia conferita la carica di Capo di Stato Maggiore della difesa, nonche' l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.

[5]UFFICIALI SUPERIORI E INFERIORI

[6]----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Gli ufficiali superiori ed inferiori del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione sono compresi negli organici degli ufficiali dell'arma o servizio di provenienza. Il loro numero e fissato come appresso: Servizio tecnico di artiglieria: Colonnelli............................ 10 Tenenti colonnelli, maggiori e capitani.............. 77 Servizio tecnico della motorizzazione: Colonnelli.......... .................. 10 Tenenti colonnelli, maggiori e capitani.............. 66 Nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico, il numero degli ufficiali di cui agli organici sopra indicati e diminuito, di volta in volta, di altrettante unita', quanti sono gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione dello stesso grado appartenenti alla stessa arma o servizio.

Gli interventi su questo articolo(16)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 novembre 1955, n. 1137

1

La L. 12 novembre 1955, n. 1137, ha disposto (con l'art.190) che " Gli organici degli ufficiali dell'Esercito stabiliti dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1 annessa alla presente legge." ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

L. 7 dicembre 1959, n.1037

2

La L. 7 dicembre 1959, n.1037 nel modificare l'allegato della L. 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, ha disposto (con l'art.3) che nella Tabella 1 nella colonna 4, in corrispondenza del grado di tenente generale,e' aggiunta la cifra "1"; in corrispondenza del grado di maggior generale nella colonna 4, la cifra "1" e' sostituita dalla cifra "2".

L. La L. 22 settembre 1960, n.1031

3

La L. La L. 22 settembre 1960, n.1031 nel modificare la L. 12 novembre 1955, n. 1137, e modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che nella colonna 4, in corrispondenza del grado di maggior generale, e' aggiunta la cifra, "1"; in corrispondenza del grado di capitano, nella colonna 4, la cifra "92" e' sostituita dalla cifra "89"; in corrispondenza dei gradi di tenente e sottotenente nella colonna 4, la cifra "97" e' sostituita dalla cifra "93".

L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 20 ottobre 1960, n. 1189

3a

La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 20 ottobre 1960, n. 1189, ha disposto (con l'art.190) che il quadro XV - Ruolo del servizio veterinario - della tabella n. 1 annessi alla legge, e' sostituito dal QUADRO XV. - Ruolo del servizio veterinario ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. l dicembre 1960, n. 1479

4

La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. l dicembre 1960, n. 1479, ha disposto (con l'art.190) che nella tabella 1 in corrispondenza, del grado di capitano: nella colonna 4, la cifra "316" e' sostituita dalla cifra "280"; in corrispondenza del grado di tenente: nella, colonna 4 la cifra "260" e' sostituita dalla cifra "248"; nel QUADRO XI. - Ruolo del Servizio sanitario. (Ufficiali chimici-farmacisti). Nella colonna 4: in corrispondenza del grado di capitano, la cifra "40" e' sostituita dalla cifra "32"; in corrispondenza dei grado di tenente, la cifra "26" e' sostituita dalla cifra "20". Sono aggiunti, prima delle note, i quadri XVI, XVII, XVIII e XIX, di cui all'allegato n. 1 alla presente legge.

L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 16 novembre 1962, n. 1622

6

La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 16 novembre 1962, n. 1622, ha disposto (con l'art.190) la sostituzione della tabella 1: Avanzamento degli ufficiali in servizio effettivo dell'Esercito. ----> Parte provvedimento in formato grafico <---- Ha disposto inoltre che la suddetta modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1963.

L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 18 dicembre 1964, n. 1414

7

La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 18 dicembre 1964, n. 1414, ha disposto (con l'art.190) che alla colonna 4 la cifra "-60" e' spostata in corrispondenza del grado di tenente.

L. 12 novembre 1955, n. 1137 come modificata dalla L. 26 maggio 1969, n. 260

8

La L. 12 novembre 1955, n. 1137 come modificata dalla L. 26 maggio 1969, n. 260 ha disposto (con l'art. 190) che " Al quadro II - Ruolo dell'Arma dei carabinieri, della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Macina e dell'Aeronautica sono apportate le seguenti modifiche: a) in corrispondenza del grado di capitano: nella colonna 4, il numero 514 e' modificato in 668; b) in corrispondenza del grado di tenente: nella colonna 4, il numero 566 e' modificato in 412.

L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 6 dicembre 1972, n. 786

9

La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 6 dicembre 1972, n. 786, ha disposto (con l'art.190) che a) in corrispondenza del grado di tenente colonnello, alla colonna 4, il n. 216 e' modificato in 246; b) in corrispondenza del grado di maggiore, nella colonna 4, il n. 144 e' modificato in 154; c) in corrispondenza del grado di capitano alla colonna 4, il n. 668 e' modificato in 628.

L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 18 giugno 1974, n. 257

10

La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 18 giugno 1974, n. 257, ha disposto (con l'art.190) che il quadro XIX - Ruolo del servizio di amministrazione - della tabella n. 1 annessa alla legge e' sostituito da quello riportato nell'allegato A alla presente legge. Tabella n. 1 XIX. - RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 2 dicembre 1975, n. 626

11

La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 2 dicembre 1975, n. 626, ha disposto (con l'art.190) che " "Il quadro VII - ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e' sostituito da quello riportato in allegato A alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804." ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- ----------------- AGGIORNAMNETO (12) La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 8 gennaio 1979, n. 5, ha disposto (con l'art.190) che " "Il quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e' sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804." II. - RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 20 settembre 1980, n. 574

13

La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 20 settembre 1980, n. 574, ha disposto (con l'art.180) che " "E' istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che sostituisce, riunendoli, il ruolo unico dei generali provenienti dai ruoli normali delle predette armi di cui al quadro I della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, e i ruoli normali delle stesse armi, di cui ai quadri III, IV, V e VI della predetta tabella. I quadri I, III, IV, V e VI della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, sono sostituiti dal quadro I - ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - riportato nell'allegato A della presente legge. Detto quadro mantiene validita' sino al 31 dicembre 1985." ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 2) che "I quadri della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, relativi ai suddetti ruoli sono sostituiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal quadro - ruolo del Corpo tecnico - riportato nell'allegato B della presente legge. Quest'ultimo quadro mantiene validita' sino al 31 dicembre 1984." ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 12 aprile 1984, n. 66

14

La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 12 aprile 1984, n. 66, ha disposto (con l'art.190) che la tabella 1 e' modificata come segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. L. 24 luglio 1985, n. 410

15

La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. L. 24 luglio 1985, n. 410 ha disposto, (con l'art.190) che " il quadro II della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e' sostituito dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge." ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

16

con decorrenza dal 1 gennaio 1991

La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dal D.L. 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1990, n. 359 (in G.U. 03/12/1990, n. 282), ha disposto (con l'art.190) che "A decorrere dal 1° gennaio 1991, al quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti: a) in corrispondenza del grado di generale di divisione: alla colonna 4, il numero 7 e' modificato in 8; b) in corrispondenza del grado di generale di brigata: alla colonna 4, il numero 17 e' modificato in 20; alla colonna 5, i numeri 1 e 2 sono sostituiti dal numero 2; c) in corrispondenza del grado di colonnello: alla colonna 4, il numero 61 e' modificato in 70".

17

La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dal D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1992, n. 217, ha disposto (con l'art. 190) che "Gli incrementi di organico degli ufficiali sono realizzati secondo le modalita' indicate nella tabella B-bis allegata al presente decreto che sostituisce il quadro II della tabella n. 1 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni." TABELLA B-bis (prevista dall'art. 2, comma 2) AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO ===================================================================== GRADO Forme di Periodi minimi Promozioni Numero degli avanzamento di comando e Organico annuali al ufficiali al grado di attribuzioni del grado non ancora superiore specifiche, grado superiore valutati da corsi di espe- ammettere rimenti richie- ogni anno a sti ai fini valutazione 1 2 3 4 5 6 II. - Ruolo dell'Arma del carabinieri (87) Generale - 10(b) di divisione Generale Scelta Un anno di coman- 27 3(b) 2(c) Un quarto di do di brigata o dei generali brigata incarico equipol- di brigata lente. non ancora valutati. Colonnel- Scelta 112 7(d) Un quinto lo dei colon- nelli non ancora valutati. Tenente Scelta Due anni di co- 358 18(e) Un decimo Colon- mando di gruppo o della somma nello comando equipol- dei tenenti lente, anche se colonnelli compiuti in tutto non ancora o in parte nel valutati e grado di maggiore. di tutti i maggiori in ruolo. Maggiore Anzia- Dopo quattro anni 231 nita' di permanenza nel grado. Capitano Scelta Due anni di co- 983 53 Un ventesi- mando territoriale mo della intermedio, anche somma dei se compiuti in capitani non tutto o in parte ancora valu- nel grado di tati e di tenente. tutti i subalterni in ruolo. Tenente Anzia- nita' Sottote- Anzia- Superare il corso 654 nente nita' di applicazione (f). Note: (a) Le frazioni di unita' sono riportate all'anno successivo. (b) A decorrere dal 1993. (c) Tre promozioni nel 1993 e successivi quadrienni (1997, ecc.). (d) A decorrere dal 1&#155; gennaio 1992. (e) A decorrere dal 1&#155; gennaio 1992. (f) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1992 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

19 versioni dal 1952

1952oggi
  1. 9 ottobre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 21 gennaio 1992 — 9 ottobre 2010per 19 anni
  3. 4 ottobre 1990 — 21 gennaio 1992per un anno
  4. 15 agosto 1985 — 4 ottobre 1990per 5 anni
  5. 15 aprile 1984 — 15 agosto 1985per un anno
  6. 9 ottobre 1980 — 15 aprile 1984per 4 anni
  7. 2 febbraio 1979 — 9 ottobre 1980per un anno
  8. 30 dicembre 1975 — 2 febbraio 1979per 3 anni
  9. 24 luglio 1974 — 30 dicembre 1975per un anno
  10. 4 gennaio 1973 — 24 luglio 1974per un anno
  11. 24 giugno 1969 — 4 gennaio 1973per 4 anni
  12. 19 gennaio 1965 — 24 giugno 1969per 4 anni
  13. 18 dicembre 1962 — 19 gennaio 1965per 2 anni
  14. 30 dicembre 1960 — 18 dicembre 1962per un anno
  15. 30 ottobre 1960 — 30 dicembre 1960per 2 mesi
  16. 19 ottobre 1960 — 30 ottobre 1960per 11 giorni
  17. 27 dicembre 1959 — 19 ottobre 1960per 10 mesi
  18. 22 dicembre 1955 — 27 dicembre 1959per 4 anni
  19. 4 febbraio 1952 — 22 dicembre 1955testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 21 gennaio 1992

Confronto con la versione in vigore dal 4 ottobre 1990 al 21 gennaio 1992. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il loro numero tolto: e' aggiunto: e fissato come appresso:

Colonnelli............................ 10 Tenenti colonnelli, maggiori e capitani.............. 66 Nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico, il numero degli ufficiali di cui agli organici sopra indicati tolto: e' aggiunto: e diminuito, di volta in volta, di altrettante unita', quanti sono gli ufficiali del …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dal D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1992, n. 217, ha disposto (con l'art. 190) che "Gli incrementi di organico degli ufficiali sono realizzati secondo le modalita' indicate nella tabella B-bis allegata al presente decreto che sostituisce il quadro II della tabella n. 1 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni." TABELLA B-bis (prevista dall'art. 2, comma 2) AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO ===================================================================== GRADO Forme di Periodi minimi Promozioni Numero degli avanzamento di comando e Organico annuali al ufficiali al grado di attribuzioni del grado non ancora superiore specifiche, grado superiore valutati da corsi di espe- ammettere rimenti richie- ogni anno a sti ai fini valutazione 1 2 3 4 5 6 II. - Ruolo dell'Arma del carabinieri (87) Generale - 10(b) di divisione Generale Scelta Un anno di coman- 27 3(b) 2(c) Un quarto di do di brigata o dei generali brigata incarico equipol- di brigata lente. non ancora valutati. Colonnel- Scelta 112 7(d) Un quinto lo dei colon- nelli non ancora valutati. Tenente Scelta Due anni di co- 358 18(e) Un decimo Colon- mando di gruppo o della somma nello comando equipol- dei tenenti lente, anche se colonnelli compiuti in tutto non ancora o in parte nel valutati e grado di maggiore. di tutti i maggiori in ruolo. Maggiore Anzia- Dopo quattro anni 231 nita' di permanenza nel grado. Capitano Scelta Due anni di co- 983 53 Un ventesi- mando territoriale mo della intermedio, anche somma dei se compiuti in capitani non tutto o in parte ancora valu- nel grado di tati e di tenente. tutti i subalterni in ruolo. Tenente Anzia- nita' Sottote- Anzia- Superare il corso 654 nente nita' di applicazione (f). Note: (a) Le frazioni di unita' sono riportate all'anno successivo. (b) A decorrere dal 1993. (c) Tre promozioni nel 1993 e successivi quadrienni (1997, ecc.). (d) A decorrere dal 1&#155; gennaio 1992. (e) A decorrere dal 1&#155; gennaio 1992. (f) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-12-24;1638~art1 · fonte del testo