Art. 1
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[1]In attesa del nuovo ordinamento dell'Esercito, a decorrere dal 1 gennaio 1951 gli organici degli ufficiali dell'Esercito per le armi, per i servizi e per i gradi di cui appresso, sono fissati come segue:
[2]UFFICIALI GENERALI.
[3]Generali di corpo d'armata.................... 21 Generali di divisione....................... 34 Generali di divisione dei carabinieri............... 4 Tenente generale del servizio tecnico di artiglieria........ 1 Tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione..... 1 Tenente generale del servizio automobilistico........... 1 Tenente generale medico...................... 1 Tenente generale commissario.................... 1 Generali di brigata........................ 87 Generali di brigata dei carabinieri................ 8 Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria....... 2 Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione.... 2 Maggiori generali del servizio automobilistico........... 2 Maggiori generali medici...................... 4 Maggiore generale chimico farmacista................ 1 Maggiori generali commissari.................... 2 Maggiore generale di amministrazione................ 1 Maggiore generale veterinario................... 1 1233a467891011((12))
[4]Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi il generale di corpo d'armata cui sia conferita la carica di Capo di Stato Maggiore della difesa, nonche' l'ufficiale generale cui sia conferita la carica di consigliere militare del Presidente della Repubblica.
[5]UFFICIALI SUPERIORI E INFERIORI
[6]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
[7]Gli ufficiali superiori ed inferiori del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione sono compresi negli organici degli ufficiali dell'arma o servizio di provenienza.
[8]Il loro numero e' fissato come appresso:
[9]Servizio tecnico di artiglieria:
[10]Colonnelli............................ 10 Tenenti colonnelli, maggiori e capitani.............. 77 Servizio tecnico della motorizzazione:
[11]Colonnelli............................ 10 Tenenti colonnelli, maggiori e capitani.............. 66 Nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico, il numero degli ufficiali di cui agli organici sopra indicati e' diminuito, di volta in volta, di altrettante unita', quanti sono gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria e del servizio tecnico della motorizzazione dello stesso grado appartenenti alla stessa arma o servizio.
Gli interventi su questo articolo(11)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 novembre 1955, n. 1137
1La L. 12 novembre 1955, n. 1137, ha disposto (con l'art.190) che " Gli organici degli ufficiali dell'Esercito stabiliti dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, sono sostituiti da quelli indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1 annessa alla presente legge." ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
L. 7 dicembre 1959, n.1037
2La L. 7 dicembre 1959, n.1037 nel modificare l'allegato della L. 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, ha disposto (con l'art.3) che nella Tabella 1 nella colonna 4, in corrispondenza del grado di tenente generale,e' aggiunta la cifra "1"; in corrispondenza del grado di maggior generale nella colonna 4, la cifra "1" e' sostituita dalla cifra "2".
L. La L. 22 settembre 1960, n.1031
3La L. La L. 22 settembre 1960, n.1031 nel modificare la L. 12 novembre 1955, n. 1137, e modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che nella colonna 4, in corrispondenza del grado di maggior generale, e' aggiunta la cifra, "1"; in corrispondenza del grado di capitano, nella colonna 4, la cifra "92" e' sostituita dalla cifra "89"; in corrispondenza dei gradi di tenente e sottotenente nella colonna 4, la cifra "97" e' sostituita dalla cifra "93".
L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 20 ottobre 1960, n. 1189
3aLa L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 20 ottobre 1960, n. 1189, ha disposto (con l'art.190) che il quadro XV - Ruolo del servizio veterinario - della tabella n. 1 annessi alla legge, e' sostituito dal QUADRO XV. - Ruolo del servizio veterinario ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. l dicembre 1960, n. 1479
4La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. l dicembre 1960, n. 1479, ha disposto (con l'art.190) che nella tabella 1 in corrispondenza, del grado di capitano: nella colonna 4, la cifra "316" e' sostituita dalla cifra "280"; in corrispondenza del grado di tenente: nella, colonna 4 la cifra "260" e' sostituita dalla cifra "248"; nel QUADRO XI. - Ruolo del Servizio sanitario. (Ufficiali chimici-farmacisti). Nella colonna 4: in corrispondenza del grado di capitano, la cifra "40" e' sostituita dalla cifra "32"; in corrispondenza dei grado di tenente, la cifra "26" e' sostituita dalla cifra "20". Sono aggiunti, prima delle note, i quadri XVI, XVII, XVIII e XIX, di cui all'allegato n. 1 alla presente legge.
L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 16 novembre 1962, n. 1622
6La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 16 novembre 1962, n. 1622, ha disposto (con l'art.190) la sostituzione della tabella 1: Avanzamento degli ufficiali in servizio effettivo dell'Esercito. ----> Parte provvedimento in formato grafico <---- Ha disposto inoltre che la suddetta modifica avra' effetto dal 1 gennaio 1963.
L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 18 dicembre 1964, n. 1414
7La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 18 dicembre 1964, n. 1414, ha disposto (con l'art.190) che alla colonna 4 la cifra "-60" e' spostata in corrispondenza del grado di tenente.
L. 12 novembre 1955, n. 1137 come modificata dalla L. 26 maggio 1969, n. 260
8La L. 12 novembre 1955, n. 1137 come modificata dalla L. 26 maggio 1969, n. 260 ha disposto (con l'art. 190) che " Al quadro II - Ruolo dell'Arma dei carabinieri, della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Macina e dell'Aeronautica sono apportate le seguenti modifiche: a) in corrispondenza del grado di capitano: nella colonna 4, il numero 514 e' modificato in 668; b) in corrispondenza del grado di tenente: nella colonna 4, il numero 566 e' modificato in 412.
L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 6 dicembre 1972, n. 786
9La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 6 dicembre 1972, n. 786, ha disposto (con l'art.190) che a) in corrispondenza del grado di tenente colonnello, alla colonna 4, il n. 216 e' modificato in 246; b) in corrispondenza del grado di maggiore, nella colonna 4, il n. 144 e' modificato in 154; c) in corrispondenza del grado di capitano alla colonna 4, il n. 668 e' modificato in 628.
L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 18 giugno 1974, n. 257
10La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 18 giugno 1974, n. 257, ha disposto (con l'art.190) che il quadro XIX - Ruolo del servizio di amministrazione - della tabella n. 1 annessa alla legge e' sostituito da quello riportato nell'allegato A alla presente legge. Tabella n. 1 XIX. - RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 2 dicembre 1975, n. 626
11La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 2 dicembre 1975, n. 626, ha disposto (con l'art.190) che " "Il quadro VII - ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e' sostituito da quello riportato in allegato A alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804." ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- ----------------- AGGIORNAMNETO (12) La L. 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla L. 8 gennaio 1979, n. 5, ha disposto (con l'art.190) che " "Il quadro II - ruolo dell'Arma dei carabinieri - della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e' sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804." II. - RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Testo in vigore dal 2 febbraio 1979 al 9 ottobre 1980
