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Il Ministro per la difesa e' autorizzato a sopperire alle deficienze di ufficiali subalterni, che risultassero nei vari ruoli dopo effettuati i reclutamenti straordinari di cui agli articoli precedenti, trattenendo in servizio nel periodo di tempo 1 gennaio 1953-31 dicembre 1954, in numero non superiore alle deficienze esistenti, ufficiali di complemento, che abbiano ultimato il servizio di prima nomina e che ne facciano domanda.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-12-24;1638~art10 · fonte del testo