Art. 11
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1952 al 9 ottobre 2010. 120 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La maggiore spesa derivante dalla presente legge gravera' per lire 2329 milioni sull'esercizio finanziario 1951-52, per lire 2912 milioni sull'esercizio finanziario 1952-53, e per lire 3494 milioni sull'esercizio finanziario 1953-54 e su ciascuno degli esercizi successivi. Alla copertura dell'onere di lire 2329 milioni a carico del suddetto esercizio 1951-52 verra' fatto fronte per lire 582 milioni mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti inscritti nel capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo e per lire 1747 milioni con i fondi gia' stanziati nel capitolo 39 del predetto stato di previsione della spesa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-12-24;1638~art11 · fonte del testo