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La maggiore spesa derivante dalla presente legge gravera' per lire 2329 milioni sull'esercizio finanziario 1951-52, per lire 2912 milioni sull'esercizio finanziario 1952-53, e per lire 3494 milioni sull'esercizio finanziario 1953-54 e su ciascuno degli esercizi successivi. Alla copertura dell'onere di lire 2329 milioni a carico del suddetto esercizio 1951-52 verra' fatto fronte per lire 582 milioni mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti inscritti nel capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo e per lire 1747 milioni con i fondi gia' stanziati nel capitolo 39 del predetto stato di previsione della spesa. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-12-24;1638~art11 · fonte del testo