Art. 2
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Salvo quanto disposto nel terzo comma del presente articolo per i generali di corpo d'armata, di divisione, di brigata e per i colonnelli dell'Arma dei carabinieri, gli organici stabiliti con l'art. 1 della presente legge, nei ruoli e gradi in cui presentano aumenti rispetto agli organici fissati dal decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti gradualmente sotto le date del 1 gennaio 1951, del 1 gennaio 1952 e del 1 gennaio 1953, frazionando gli aumenti stessi in tre parti uguali. Qualora la ripartizione dia resto consistente in una unita', questa sara' portata in aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1 gennaio 1951; qualora il resto consista in due unita', una di esse sara' aggiunta alla parte degli aumenti da attuare al 1 gennaio 1951, l'altra alla parte degli aumenti da attuare al 1 gennaio 1952. Gli aumenti di organico consistenti in una sola unita' saranno attuati sotto la data del 1 gennaio 1951, gli aumenti consistenti in due unita' saranno attuati per una unita' sotto la data del 1 gennaio 1951, per l'altra sotto la data del 1 gennaio 1952. Gli aumenti che gli organici di cui all'art. 1 della presente legge presentano nei gradi di generale di corpo d'armata, generale di divisione e generale di brigata anche dell'Arma dei carabinieri e nel grado di colonnello dell'Arma stessa, rispetto agli organici stabiliti dall'art. 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, saranno raggiunti sotto le date del 1 gennaio 1951, e 1 luglio 1951; frazionando gli aumenti stessi in due parti eguali. Prima di procedere alla ripartizione di cui ai commi precedenti saranno computate, negli organici stabiliti con l'art. 1, le eccedenze esistenti nei vari ruoli e gradi rispetto agli organici di cui al decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.
Testo in vigore dal 4 febbraio 1952 al 9 ottobre 2010
