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Con effetto dal 1 gennaio 1951, la tabella n. 1, annessa alla legge 9 maggio 1940, n. 369, concernente i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta modificata in conseguenza delle variazioni ai predetti limiti di eta' apportate dal decreto legislativo luogotenenziale 26 agosto 1945, n. 659, e dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, e' sostituito dalla tabella annessa alla presente legge. Ai tenenti e sottotenenti dei servizi automobilistico, sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il limite di eta' previsto per i gradi predetti anteriormente al 1 gennaio 1951.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-12-24;1638~art3 · fonte del testo