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Nei confronti degli ufficiali in servizio permanente effettivo, che siano stati o saranno valutati per l'avanzamento per i quadri del 1951 e successivi e dichiarati non prescelti, non si applica il disposto del secondo comma dell'art. 4 della legge 9 maggio 1940, n. 370. Detti ufficiali non sono piu' valutati per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo e, in attesa delle nuove disposizioni di legge sull'avanzamento degli ufficiali, rimangono in soprannumero agli organici fino al raggiungimento del limite di eta' del rispettivo grado. Quelli che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati collocati nella riserva, sono reintegrati nel servizio permanente effettivo a decorrere dalla data del collocamento nella riserva. Per gli ufficiali subalterni restano ferme le disposizioni del titolo IV della legge 9 maggio 1940, n. 370.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-12-24;1638~art4 · fonte del testo