Art. 7
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Per gli anni 1952, 1953, 1954 e 1955 nei ruoli ove si verifichino deficiente di subalterni rispetto all'organico di cui all'art. 1 della presente legge, il Ministro per la difesa ha facolta' di bandire concorsi per esami per il reclutamento straordinario di subalterni tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina. Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun ruolo di arma o servizio non potra' superare il numero delle deficienze organiche al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso. I concorsi potranno essere banditi per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo solo per i servizi sanitario e veterinario. Il Ministro per la difesa potra' negare l'ammissione ai concorsi.5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 giugno 1956, n. 701
5La L. 22 giugno 1956, n. 701, ha disposto (con l'articolo unico) che" La facolta' di bandire concorsi per il reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina, di cui all'art 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, puo' essere annualmente esercitata fino all'anno 1961. Il limite massimo di eta' per la partecipazione ai concorsi da bandire per gli anni suddetti e' elevato ad anni 30 per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, e ad anni 32 per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e dei servizi, fermo restando il divieto di cumulo di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 24 marzo 1942, n. 360."
Testo in vigore dal 7 agosto 1956 al 18 dicembre 1962
