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Per gli anni 1952, 1953, 1954 e 1955 nei ruoli ove si verifichino deficiente di subalterni rispetto all'organico di cui all'art. 1 della presente legge, il Ministro per la difesa ha facolta' di bandire concorsi per esami per il reclutamento straordinario di subalterni tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina. Il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun ruolo di arma o servizio non potra' superare il numero delle deficienze organiche al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso. I concorsi potranno essere banditi per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo solo per i servizi sanitario e veterinario. Il Ministro per la difesa potra' negare l'ammissione ai concorsi.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1952 al 7 agosto 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-12-24;1638~art7 · fonte del testo