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Le disposizioni necessarie per l'espletamento dei concorsi di cui agli articoli 7 e 8 saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentito il parere del Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-12-24;1638~art9 · fonte del testo