Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1913
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1918 al 16 dicembre 2009. 153 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Spetta al corpo del genio navale:
tolto: a) progettare in base ai programmi stabiliti dai corpi competenti, costruire e raddobbare le navi dello Stato e gli attrezzi relativi:
tolto: b) progettare e dirigere la costruzione, il montamento e le grandi trasformazioni degli apparati motori delle R. marina;
tolto: c) dirigere ed amministrare i lavori nelle officine dei Regi arsenali e cantieri militari marittimi per il servizio delle costruzioni navali compresi quelli riferentisi ai servizi elettrici di propria competenza nonche' le stazioni di forza e luce nei Regi arsenali;
tolto: d) vigilare sui lavori di competenza del corpo che si eseguono dalla industria privata per conto della R. marina;
tolto: e) imbarcare sulla RR. navi e sulle squadre per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio;
tolto: f) presiedere il Comitato per l'esame dei progetti delle navi e farne parte;
tolto: g) far parte dal Consiglio superiore di marina;
tolto: h) ogni altro servizio tecnico, relativo alle costituzioni navali, occorrente nella R. marina.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1913-06-29;797~art6 · fonte del testo