Art. 6 — Disposizione transitoria
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[1]I posti assegnati dall'organico per gli ufficiali del corpo R. equipaggi della categoria fuochisti, saranno occupati man mano che le esigenze del servizio lo richiederanno, ma quello di capitano e quelli di tenente non potranno rispettivamente essere occupati prima di sette anni e di tre anni dalla promulgazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]C. MIRABELLO. CARCANO.
[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 17 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
