Organici dei corpi militari della R. marina

Art. 6 — Disposizione transitoria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1907 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I posti assegnati dall'organico per gli ufficiali del corpo R. equipaggi della categoria fuochisti, saranno occupati man mano che le esigenze del servizio lo richiederanno, ma quello di capitano e quelli di tenente non potranno rispettivamente essere occupati prima di sette anni e di tre anni dalla promulgazione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Racconigi, addi' 14 luglio 1907.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]C. MIRABELLO. CARCANO.

[6]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Testo in vigore dal 17 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-14;467~art6 · fonte del testo