Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1964 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo precedente, i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), idonei all'avanzamento, non possono conseguire la promozione al grado superiore se non abbiano compiuto le seguenti permanenze minime:
[2]sergente maggiore: 11 anni complessivamente nei gradi di sergente e sergente maggiore; maresciallo ordinario: 4 anni nel grado; maresciallo capo: 4 anni nel grado));
[3]In deroga al comma precedente, nei primi 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i marescialli ordinari potranno essere promossi al compimento della permanenza minima complessiva di 17 anni nei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario, oppure al compimento di almeno 21 anni di servizio.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 giugno 1962, n. 882
1La L. 23 giugno 1962, n. 882 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 14 ottobre 1960, n. 1191".
Testo in vigore dal 17 luglio 1964 al 9 ottobre 2010
