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[1]((Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo precedente, i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), idonei all'avanzamento, non possono conseguire la promozione al grado superiore se non abbiano compiuto le seguenti permanenze minime:

[2]sergente maggiore: 11 anni complessivamente nei gradi di sergente e sergente maggiore; maresciallo ordinario: 4 anni nel grado; maresciallo capo: 4 anni nel grado));

[3]In deroga al comma precedente, nei primi 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i marescialli ordinari potranno essere promossi al compimento della permanenza minima complessiva di 17 anni nei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario, oppure al compimento di almeno 21 anni di servizio.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 giugno 1962, n. 882

1

La L. 23 giugno 1962, n. 882 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 14 ottobre 1960, n. 1191".

Testo in vigore dal 17 luglio 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 1964

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1962 al 17 luglio 1964. 21 parole tolte, 36 parole aggiunte in 2 capoversi.

Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo precedente, i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercitotolto: , aggiunto: (esclusa l'Arma dei carabinieritolto: , non potranno essere promossiaggiunto: ), idonei all'avanzamento, non possono conseguire la promozione al grado superiore se non abbiano compiutotolto: , nel grado rivestito, la seguente permanenza minima aggiunto: le seguenti permanenze minime:

sergente maggioretolto: ....... 8 anni maresciallo ordinario...... 4 anni maresciallo capo........ 4 anniaggiunto: : 11 anni complessivamente nei gradi di sergente e sergente maggiore; maresciallo ordinario: 4 anni nel grado; maresciallo capo: 4 anni nel grado;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-10-14;1191~art8 · fonte del testo