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[1]Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo precedente, i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, non potranno essere promossi se non abbiano compiuto, nel grado rivestito, la seguente permanenza minima:

[2]sergente maggiore....... 8 anni maresciallo ordinario...... 4 anni maresciallo capo........ 4 anni

[3]In deroga al comma precedente, nei primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i marescialli ordinari potranno essere promossi al compimento della permanenza minima complessiva di 17 anni nei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario.

Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 9 agosto 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-10-14;1191~art8 · fonte del testo