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[1]Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo precedente, i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, non potranno essere promossi se non abbiano compiuto, nel grado rivestito, la seguente permanenza minima:
[2]sergente maggiore....... 8 anni maresciallo ordinario...... 4 anni maresciallo capo........ 4 anni
[3]((In deroga al comma precedente, nei primi 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i marescialli ordinari potranno essere promossi al compimento della permanenza minima complessiva di 17 anni nei gradi di sergente maggiore e di maresciallo ordinario, oppure al compimento di almeno 21 anni di servizio)).1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 giugno 1962, n. 882
1La L. 23 giugno 1962, n. 882 ha disposto (con l'art. 2) che "La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 14 ottobre 1960, n. 1191".
Testo in vigore dal 9 agosto 1962 al 17 luglio 1964
