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((Sono estese al personale in servizio, anche non continuativo, presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le disposizioni penali e disciplinari previste nelle leggi emanate o da emanarsi nei confronti dei mobilitati civili)).

Testo in vigore dal 4 giugno 1941 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-10-02;1416~art10bis · fonte del testo