Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. 73 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I datori di lavoro e le Amministrazioni, Istituti ed Enti indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XI, n. 1808, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i loro dipendenti richiamati in servizio a norma dell'art. 1 e di conservare ai medesimi il posto occupato.
tolto: Agli stessi e' applicabile il trattamento previsto per gli impiegati ed operai richiamati alle armi per esigenze eccezionali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-02;1416~art2 · fonte del testo