Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1942 al 16 dicembre 2009. 116 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Ad integrare la forza del personale permanente del Corpo nazionale vigili del fuoco, il Ministro per l'interno e' autorizzato a disporre, di concerto con i Ministri per le finanze o per la guerra e con le limitazioni indicate da questo ultimo, il richiamo in servizio continuativo di personale delle categorie dei volontari e degli incaricati, nonche' dei pensionati del Corpo stesso che risultino idonei allo speciale servizio, nella misura massima complessiva di 150 ufficiali, 2350 sottufficiali e 7500 fra vigili scelti e vigili.
tolto: Rimangono fermi i richiami gia' effettuati alla data di pubblicazione della presente legge, sempreche' si tratti di personale per il quale sia stata concessa e non revocata la disponibilita' da parte dell'Autorita' militare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-02;1416~art1 · fonte del testo