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[1]Fermi restando i provvedimenti disciplinari previsti dai vigenti regolamenti, il comandante del Corpo provinciale puo' infliggere le sanzioni del rimprovero, della censura e della sospensione dal servizio, anche per il personale aggregato al Corpo e per infrazioni diverse da quelle previste dai regolamenti stessi o da questi non previste.
[2]Per i comandanti e per il personale in servizio al Ministero le sanzioni di cui al precedente comma sono inflitte dal direttore generale dei servizi antincendi.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
