Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. 93 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate, ove occorrano, a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, particolari disposizioni per quanto riguarda il trattamento da farsi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia riportato a causa di guerra ferite o lesioni o contratto infermita', da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' di lavoro ed alle famiglie del personale stesso, quando da tali ferite, lesioni o infermita' sia derivata la morte.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-02;1416~art9 · fonte del testo