Art. 20 — Istituzione delle rivendite di Stato
Articolo soppresso dalla l. 13 maggio 1983, n. 198.
Abrogato dal 5 giugno 1983
Articolo soppresso dalla l. 13 maggio 1983, n. 198.
Abrogato dal 5 giugno 1983
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1958 al 5 giugno 1983. 74 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le rivendite di Stato possono essere istituite dalla Amministrazione quando, per speciali condizioni di ambiente o di servizio, sia ritenuto opportuno provvedere direttamente alla vendita al pubblico dei generi di monopolio. Esse ricevono una dotazione a titolo di deposito. Vi e' preposto un gestore, appartenente ai ruoli dell'amministrazione dei monopoli di Stato, che risponde dei generi e valori affidatigli. Le norme relative alla eventuale vendita, di generi non di monopolio sono stabilite dal regolamento.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 13 MAGGIO 1983, N. 198
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art20 · fonte del testo