Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

Art. 19 — Rivendite di generi di monopolio - Distinzione

Le rivendite di generi di monopolio si distinguono:

  • a)LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 13 MAGGIO 1983, N. 198;
  • b)rivendite ordinarie;
  • c)rivendite speciali. Le prime sono gestite in economia dalla Amministrazione. Le seconde sono affidate a privati in appalto o gestione di durata non superiore ad un novennio. Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384. ((Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro una tantum pari al 50 per cento dell'aggio percepito per la vendita dei tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra e' proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma una tantum di cui sopra e' ragguagliata al 17 per cento dell'aggio sui tabacchi conseguito nell'anno finanziario precedente)).

Testo vigente dal 16 novembre 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 19, dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 16 novembre 1990

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1986 al 16 novembre 1990. 96 parole aggiunte.

… dalla commissione prevista dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384. aggiunto: Nei casi di rinnovo delle concessioni di cui al precedente comma, il concessionario e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro una tantum pari al 50 per cento dell'aggio percepito per la vendita dei tabacchi lavorati nell'anno finanziario precedente la stipulazione dell'atto di rinnovo della concessione. Nel caso di rinnovi per periodi di tempo inferiori al novennio la somma di cui sopra e' proporzionalmente ridotta. Per il rinnovo novennale delle rivendite site in stazioni ferroviarie la somma una tantum di cui sopra e' ragguagliata al 17 per cento dell'aggio sui tabacchi conseguito nell'anno finanziario precedente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art19 · fonte del testo