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Le rivendite di Stato possono essere istituite dalla Amministrazione quando, per speciali condizioni di ambiente o di servizio, sia ritenuto opportuno provvedere direttamente alla vendita al pubblico dei generi di monopolio. Esse ricevono una dotazione a titolo di deposito. Vi e' preposto un gestore, appartenente ai ruoli dell'amministrazione dei monopoli di Stato, che risponde dei generi e valori affidatigli. Le norme relative alla eventuale vendita, di generi non di monopolio sono stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1958 al 5 giugno 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art20 · fonte del testo