Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

Art. 23 — Patentino per la vendita dei generi di monopolio

Salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l'Amministrazione puo' consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi. L'autorizzazione e' effettuata a mezzo di patentino. La rivendita ordinaria piu' vicina al locale cui e' concesso il patentino rifornisce quest'ultimo dei generi, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione.

Testo vigente dal 13 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art23 · fonte del testo