La vendita al pubblico di generi di monopolio e' effettuata a mezzo di rivendite o di patentini. ((I punti vendita di cui al primo comma sono istituiti dall'Ufficio regionale secondo i criteri e le modalita' stabiliti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.))

Testo vigente dal 29 aprile 2011

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2011

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1958 al 29 aprile 2011. 9 parole tolte, 30 parole aggiunte.

La vendita al pubblico di generi di monopolio e' effettuata a mezzo di rivendite o di patentini. tolto: L'Amministrazione dei monopoli puo' adottare altri modi di vendita aggiunto: I punti vendita di cui al primo comma sono istituiti dall'Ufficio regionale secondo i criteri e le modalita' stabiliti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art16 · fonte del testo