((Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute. Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione puo' consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa, privata)).

Testo vigente dal 1 marzo 1986

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Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1986

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1958 al 1 marzo 1986. 27 parole tolte, 13 parole aggiunte.

Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute. Quando si verifichi cessione dell'azienda tolto: di cui la rivendita fa parte e del locale ov'essa e' ubicata aggiunto: ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione puo' consentire che il rivenditore tolto: rinunzi aggiunto: rinunci alla gestione ed il cessionario tolto: consegna aggiunto: consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa tolto: privata, obbligandosi a corrispondere per una sola volta all'Amministrazione un sopracanone di cessioneaggiunto: , privata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art31 · fonte del testo